Giovedi, 28 marzo 2024 - ORE:16:09

Passa la norma Pini sulla responsabilità civile dei giudici

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Innanzi tutto è necessario premettere cosa si intende per responsabilità civile: l’art. 2043 del codice civile recita: “qualunque fatto, doloso o colposo, cagioni un danno ingiusto ad altri, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Si tratta di una norma unica rispetto a tutte le altre esperienze giuridiche, la cui specialità trova il proprio fondamento nell’ingiustiza del danno (criterio estraneo a tutti gli altri sistemi giuridici): l’interesse leso deve essere tutelato dall’ordinamento affinchè si possa applicare tale norma. In alcuni casi però la lesione di un interesse rilevante può essere giustificata: ad esempio il danno subito da un rapinatore che, tentando la fuga, è rovinato a terra, riportando ferite, a causa di uno sgambetto di un passante (legittima difesa).

Il perchè di questa giustificazione è chiaro: si vuole evitare di addossare la responsabilità di danni posti in essere per salvare sè o altri da un pericolo attuale di un’offesa ingiusta (purchè la difesa sia proporzionata all’offesa). E’ su questo profilo quindi che si inneseta il problema dell’applicabilità diretta della responsabilità civile al giudice. Bisogna subito chiarire che il giudice per gli atti commessi fuori dall’esercizio della sua attività risponde come tutti gli altri soggetti dell’ordinamento: se investe con un veicolo una persona sulle strisce pedonali, se percuote un’altra persona senza giustificazioni, è responsabile e dovrà risarcire il danno come tutti gli altri cittadini. Non sempre questo viene specificato dai politici, che, ovviamente, trovano molto più conveniente, per convincere l’opinione pubblica della bontà del progetto, omettere tale particolare.

La responsabilità su cui si dibatte riguarda perciò solo gli atti compiuti nell’esercizio della propria attività di giudice: una sentenza, manifestatamente ingiusta, che provoca danni al partimonio del perdente in giudizio, solo per fare un esempio. E’ chiaro che, in questo caso, il perdente farà ricorso, in ultima istanza, in Cassazione, la quale, riscontrando l’errore, annullerà la sentenza del giudice ordinario. Ma il perdente, ora vincitore, pretenderà il risarcimento del danno subito in conseguenza della sentenza errata del giudice. La legge del 13 Aprile 1988, n.117 stabilisce però due condizioni ulteriori rispetto alla norma generale dell’art.2043 c.c. perchè si possa provvedere al risarcimento del danno: che, “secondo le norme ordinarie”, il “fatto dannoso costituisca reato” e che il magistrato abbia commesso tale atto con dolo o colpa grave, qualificata per di più come “inescusabilità” (ipotesi che ricorre ad esmpio nel caso di grave violazione di legge o di negazione di un fatto che rislutava incontestabilmente vero dagli atti del procedimento) . Solo quindi se vi sono questi due ulteriori requisisti, lo Stato provvederà a risarcire il danno. Il giudice quindi è libero di commettere errori, anche dolosi, e rimanere impunito?

La stessa legge precisa che lo Stato può rivalersi sul giudice (e cioè richiedere l’equivalente di quanto pagato al posto suo) ma con particolari condizioni: può esercitare tale azione solo entro un anno (pena la decadenza della stessa) e può richiedere solo un ammontare non superiore ad un terzo dello stipendio annuo, se manca il dolo. Perchè questa tutela speciale del giudice rispetto a tutte le altre professioni? E’ovvio che il giudice svolge un ruolo preminente nella società, e la sua imparzialità e tranquillità professionale (intesa qui nel senso di non dover sottostare a particolari condizionamenti, siano essi politici, economici o giuridici) è qualcosa di indefettibile, tanto da essere garantita dalla Costituzione stessa come principio fondamentale dell’ordinamento: art. 101, 2° comma “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”(c.d. principio di legalità). E della stessa importanza è la tutela costituzionale del principio del risarcimento da parte dello Stato dei danni subiti in conseguenza di un comportamento non doloso di un funzionario pubblico, nell’esercizio delle sue funzioni (art. 24, 103 e 113 Cost.).

Il sistema qui descritto sarebbe rivoluzionato in maniere ingente, se l’emendamento Pini alla l. 117 del 1988, approvato il 2 febbraio alla Camera, vennisse approvato anche al Senato: il giudice in prima persona sarebbe responsabile (insieme sempre allo Stato, in maniera simile a quanto avviene per le altre professioni pubbliche) e in maniera integrale, del danno procurato; ma soprattutto la responsabilità potrà essere fatta valere anche nel caso di “violazione manifesta del diritto”.

Il governo inutilmente ha provato a convincere i deputati e la maggior parte dell’opinione pubblica della nocività dell’emendamento: il giudice subirebbe un condizionamento psicologico, nel giudicare, di non lieve rilevanza, proprio perchè qualunque perdente in giudizio proverà a far valere la responsabilità dello Stato e soprattutto del giudice, che verrà riconosciuta nel caso in cui la Cassazione dovesse riscontrare l’erroneità della sentenza, di qualunque natura quindi essa sia: il giudice perciò, a fronte di un rischio alto di risarcire il danno, soprattutto per le cause più delicate e che hanno ad oggetto ingente valori patrimoniali, non solo si prenderà più tempo per emettere la sentenza (con un ulteriore grande incremento del fenomeno più deleterio della nostra giustiza: la lentezza dei procedimenti), ma potrebbe anche pervenire con più probabilità ad una decisione errata, favorendo la parte che ha più facilità di di mezzi per ricorrere e far valere la responsabilità del giudice stesso. Il condizionamento è quindi forte, direi troppo per essere in linea con lo spirito della Costituzione. Non è la prima soluzione che i Parlamentari tentano di porre in essere per limitare la libertà della magistratura, additandola inoltre come una categoria “fannullona” e “persecutrice” (nonchè da alcuni considerata addirittura “faziosa”).

Il giudice, dagli anni ’90 ad oggi, è stato preso continuamente d’assalto dalle critiche (quando i toni erano più bassi) della classe politica e ha per questo subito una trasformazione, di fronte all’opinione pubblica , che lo ha portato ad essere considerato da protettore imparziale della giustiza italiana a burocrate politicamente schierato. E i politici, per rispondere alle richieste di maggiore imparzialità della giustiza (sempre più pressanti) da parte dei cittadini, e che loro stessi hanno contribuito a fomentare, vedono bene di trovare soluzioni atte proprio a legare il giudice sempre più ad interessi particolari, se non addirittura politici.


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